La libera circolazione UE copre la tua famiglia anche quando i suoi membri non sono cittadini UE. La direttiva 2004/38/CE — attuata in Italia dal D.Lgs. 30/2007 — offre al coniuge, al partner o al familiare a carico non UE di un cittadino UE un percorso più rapido, più economico e più tutelante rispetto al diritto ordinario dell’immigrazione. Il documento chiave è la carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione, rilasciata dalla Questura.
Questa pagina riguarda i familiari di un cittadino UE. Se lo sponsor è un residente non UE, si applica il percorso ordinario — vedi la nostra pagina sul ricongiungimento familiare.
Chi è considerato familiare
Ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 30/2007:
- il coniuge;
- il partner registrato (quando l’unione è equiparata al matrimonio);
- i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico (tuoi o del coniuge/partner);
- gli ascendenti diretti a carico (genitori, nonni — tuoi o del coniuge/partner).
Gli altri familiari a carico o conviventi, e il partner con cui esista una relazione stabile debitamente attestata, hanno ingresso e soggiorno agevolati, con una valutazione caso per caso (art. 3).
L’ingresso
Il requisito di base è un passaporto in corso di validità. Il visto serve solo se la nazionalità del familiare lo richiede — e in tal caso va rilasciato gratuitamente e con priorità. Una carta di soggiorno di familiare già rilasciata da qualsiasi Paese UE sostituisce il visto ed evita perfino il timbro sul passaporto.
La carta di soggiorno (5 anni)
Per soggiorni superiori a tre mesi, il familiare richiede la carta di soggiorno alla Questura del luogo di residenza (direttamente, oppure con il kit postale negli uffici postali abilitati). Viene rilasciata subito una ricevuta, che lo tutela mentre la domanda è in lavorazione. La carta:
- vale 5 anni dal rilascio (solo in formato elettronico dal 3 agosto 2023 — le vecchie carte cartacee non sono più valide);
- è essenzialmente gratuita — la legge consente solo il rimborso dei costi dei materiali (la prassi delle Questure aggiunge una marca da bollo da 16 €);
- resiste ad assenze fino a 6 mesi l’anno (12 per motivi gravi come gravidanza, malattia, studio o distacchi di lavoro).
L’ordine conta: il fascicolo deve includere l’attestato della richiesta d’iscrizione anagrafica del cittadino UE — quindi il cittadino UE si registra prima presso il Comune (passo 2), poi il familiare presenta la domanda.
Anche il familiare si iscrive personalmente all’anagrafe (art. 9), con passaporto, il documento che prova il rapporto familiare e l’attestato del cittadino UE.
Lavoro e parità di trattamento
I familiari possono svolgere qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo e godono della parità di trattamento con i cittadini italiani (art. 19) — compreso il diritto di iscriversi al SSN insieme al cittadino UE. Il possesso della carta fisica non è una condizione per esercitare questi diritti.
Dopo 5 anni: il soggiorno permanente
Dopo 5 anni di soggiorno legale e continuativo in Italia insieme al cittadino UE, il familiare acquisisce il diritto di soggiorno permanente e richiede — prima della scadenza della prima carta — la carta di soggiorno permanente, che la Questura deve rilasciare entro 90 giorni. Il diritto si perde solo dopo 2 anni consecutivi di assenza.
Errori comuni
- Presentare la domanda prima che il cittadino UE si sia registrato all’anagrafe — la Questura richiede quell’attestato; rispetta la sequenza delle pratiche.
- Certificati esteri non legalizzati. I certificati di matrimonio e di nascita rilasciati all’estero vanno tradotti e legalizzati o apostillati — la causa più frequente in assoluto di pratiche respinte.
- Confondere la carta con un normale permesso di soggiorno — la carta della libera circolazione segue regole diverse e più favorevoli.
- Avere ancora la carta in formato cartaceo — non più valida da agosto 2023; convertila nel formato elettronico.
- Assenze prolungate — oltre 6 mesi l’anno possono interrompere la continuità; 2 anni di assenza estinguono il soggiorno permanente.