Trasferirsi in Italia con un cane, un gatto o un furetto
Tre cose, in un ordine rigido: microchip, vaccinazione antirabbica, documento di viaggio. Se sbagli l'ordine, la vaccinazione non vale. Fatti verificati il ; orientamento, non consulenza veterinaria o legale.
Le regole sono cambiate il 22 aprile 2026
Il regolamento (UE) 576/2013 — quello citato da quasi tutte le guide sui viaggi con animali — ha cessato di applicarsi il 21 aprile 2026. L'atto in vigore è il regolamento delegato (UE) 2026/131. La sostanza è in gran parte la stessa, ma i modelli dei documenti e la formulazione della scadenza dell'esame del sangue no. Al momento in cui scriviamo le pagine del Ministero della Salute sui viaggi con animali (ultimo aggiornamento 2024–25) citano ancora il regolamento abrogato: diffida di qualunque consiglio senza data.
L'ordine che conta
| 1. Microchip | Un transponder ISO impiantato da un veterinario. Il tatuaggio vale solo se fatto prima del 3 luglio 2011. |
| 2. Vaccinazione antirabbica | Solo dopo il microchip — e l’animale deve avere almeno 12 settimane alla prima vaccinazione. |
| 3. Attendere, poi partire | Devono passare almeno 21 giorni dal completamento del ciclo primario. Un richiamo nei termini non riapre l’attesa. |
| 4. Documento | Passaporto UE da un altro Stato membro, oppure certificato sanitario se si arriva da fuori UE. |
Una vaccinazione registrata prima del microchip non vale per il viaggio e va ripetuta: la data della vaccinazione non può precedere quella dell'identificazione. Nello stesso appuntamento si può fare — ma l'ordine non è facoltativo.
Se arrivi da un altro paese UE
Il tuo passaporto UE resta valido: quelli rilasciati sul vecchio modello prima del 22 aprile 2026 sono espressamente ancora conformi, e non c'è alcun obbligo di sostituirlo con uno italiano. Puoi spostare fino a cinque animali in un movimento non commerciale — di più solo per gare o esposizioni, con prova scritta e animali di età superiore a sei mesi.
Una cosa che l'Italia non concede: la deroga per i cuccioli. Alcuni Stati membri ammettono animali sotto le 12 settimane, o tra 12 e 16 settimane non ancora a 21 giorni dalla vaccinazione. L'Italia no — il registro della Commissione riporta "No" per l'Italia, e il Ministero lo scrive esplicitamente.
Se arrivi da fuori UE
Due fasce. Da un paese o territorio elencato — vi figurano Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Giappone, Australia, Svizzera e altri cinquanta circa — servono microchip, vaccinazione antirabbica e un certificato sanitario rilasciato o vidimato non più di 10 giorni prima dell'ingresso, con allegata la dichiarazione firmata di movimento non commerciale. Il certificato copre poi sei mesi, o fino alla scadenza della vaccinazione se anteriore.
Da un paese non elencato serve anche la titolazione degli anticorpi antirabbici: prelievo almeno 30 giorni dopo la prima vaccinazione, con titolo di almeno 0,5 UI/ml, effettuato almeno 90 giorni prima del rilascio del certificato sanitario. Attenzione al riferimento: la vecchia regola contava tre mesi dalla partenza, quella attuale conta 90 giorni dal certificato. Metti in conto quattro mesi o più, come raccomanda lo stesso Ministero. Due paesi che erano elencati nel vecchio regime — Russia e Bielorussia — non sono nel nuovo elenco.
Devi entrare da un punto di entrata dei viaggiatori designato (l'Italia ne indica 41 aeroporti e 16 porti) e presentare l'animale all'autorità presente per i controlli documentali e di identità. Gli animali giovani non vaccinati non possono entrare nell'UE da fuori.
Dopo l'arrivo: la registrazione in SINAC
Legge italiana, non europea: un animale introdotto al seguito del proprietario e destinato a restare oltre 30 giorni va registrato in SINAC, la sezione nazionale degli animali da compagnia della banca dati (90 giorni per uccelli, conigli e le altre specie dell'allegato I Parte B). Entro quei termini la registrazione è facoltativa. L'omessa registrazione è una sanzione amministrativa da 150 a 900 € per animale; i cambi di proprietà, gli spostamenti e il decesso vanno comunicati entro 7 giorni, smarrimento e ritrovamento entro 48 ore.
L'obbligo è nazionale ma l'attuazione è regionale, quindi procedura ed eventuali costi dipendono dalla tua regione e dalla ASL — e le anagrafi regionali si sincronizzano con la banca dati nazionale con tempi diversi. Il passaporto italiano lo rilasciano i servizi veterinari della ASL; per i cani, solo dopo l'iscrizione in anagrafe.
Cosa l'Italia non richiede
- Nessun trattamento contro echinococco o zecche. Il trattamento contro l'Echinococcus multilocularis riguarda solo i cani che entrano in Finlandia, Irlanda, Malta, Irlanda del Nord o Norvegia. Il Ministero scrive espressamente che per l'Italia non serve.
- Nessuna quarantena di routine. Per un animale conforme non è prevista. L'isolamento fino a sei mesi esiste solo come misura eccezionale, su permesso, per gli animali non conformi.
Quando non è più un "trasferimento di animale domestico"
Tre cose ti portano fuori dalle regole sugli animali da compagnia e dentro l'importazione commerciale, con certificazione TRACES e controlli al posto di controllo frontaliero:
- più di cinque animali, senza la deroga per le esposizioni;
- qualunque vendita o trasferimento di proprietà, adozioni comprese;
- l'animale che viaggia a più di cinque giorni di distanza da te.
Se lo porta un'altra persona per te, serve la tua autorizzazione scritta allegata al documento dell'animale.
Fonti
Fonti primarie e ufficiali su cui si basa questa pagina — ciascuna consultata e verificata il 30 luglio 2026.
- EUR-Lex — Regolamento delegato (UE) 2026/131 (movimenti non commerciali di animali da compagnia, si applica dal 22 aprile 2026)
- EUR-Lex — Regolamento di esecuzione (UE) 2026/636 (elenchi di paesi terzi: allegati I e II)
- EUR-Lex — Regolamento di esecuzione (UE) 2026/705 (modelli di passaporto, certificato sanitario, dichiarazioni)
- EUR-Lex — Regolamento (UE) 2016/429 (normativa sanità animale), artt. 244-256 (limite di 5 animali, regola dei 5 giorni)
- EUR-Lex — Regolamento delegato (UE) 2020/688, allegato VII (validità della vaccinazione antirabbica; trattamento echinococco)
- EUR-Lex — Regolamento delegato (UE) 2020/692, allegato XXI (titolazione degli anticorpi antirabbici)
- EUR-Lex — Regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, allegato XIX (status di indenne da Echinococcus multilocularis)
- Normattiva — D.lgs 134/2022, artt. 16 e 20 (identificazione e registrazione in SINAC; sanzioni)
- Gazzetta Ufficiale — DM 2 novembre 2023, art. 3 (SINAC: la regola dei 30 giorni per gli animali introdotti in Italia)
- Ministero della Salute — In viaggio verso l’Italia (nessun trattamento contro zecche ed echinococco; nessuna deroga per i cuccioli)
- Ministero della Salute — Il microchip e la registrazione del proprio animale
- Ministero della Salute — Passaporto per animali da compagnia (rilasciato dai servizi veterinari ASL)
- Commissione europea — Punti di entrata dei viaggiatori (aeroporti e porti designati dall’Italia)
- Commissione europea — Animali giovani (deroghe per Stato membro: Italia “No”)