La registrazione della residenza presso il Comune (passo 2) ha un’ombra fiscale: contribuisce a determinare se l’Italia ti considera fiscalmente residente — lo status che rende tassabili in Italia i tuoi redditi ovunque prodotti. Questa pagina serve a orientarti, non è una consulenza fiscale; le regole che seguono sono la base nazionale.
Quando diventi fiscalmente residente
La residenza fiscale è automatica — non la richiedi mai. In base all’art. 2 del TUIR (come riformato dal 1° gennaio 2024 dal D.Lgs. 209/2023), sei fiscalmente residente in Italia per un anno solare se, per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno, vale almeno una di queste condizioni:
- la tua residenza (dimora abituale, ai sensi del codice civile) è in Italia;
- il tuo domicilio è in Italia — ora definito come il luogo in cui si sviluppano in via principale le tue relazioni personali e familiari;
- sei fisicamente presente in Italia.
«La maggior parte del periodo d’imposta» è la formula della legge: non è un test dei 183 giorni aggiunto dopo, ma l’aritmetica che ne deriva — almeno 183 giorni su un anno di 365, 184 negli anni bisestili. Anche l’Agenzia delle Entrate lo spiega così.
Essere iscritto all’anagrafe per la maggior parte dell’anno ti rende residente per presunzione — dalla riforma del 2024 questa presunzione è relativa e può essere superata dimostrando di aver vissuto effettivamente altrove (prima del 2024 era assoluta).
Un’asimmetria da conoscere se hai anche la cittadinanza italiana: l’art. 2, comma 2-bis presume residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dall’anagrafe e trasferiti in un Paese non incluso nella white list ministeriale. Dimostrare di essere partito può essere più difficile che dimostrare di essere arrivato.
Niente split year
La legge italiana non prevede lo split year: o sei fiscalmente residente per l’intero anno solare o non lo sei affatto (solo le convenzioni con Svizzera e Germania prevedono il frazionamento in corso d’anno). In pratica:
- arrivi nella seconda metà dell’anno (meno di 183 giorni) → di norma non residente per tutto quell’anno; sono tassabili solo i redditi di fonte italiana;
- arrivi nella prima metà → residente per l’intero anno, redditi ovunque prodotti tassabili, con i rimedi convenzionali per quanto guadagnato prima del trasferimento.
Cosa comporta la residenza fiscale
L’art. 3, comma 1 traccia il confine: per i residenti la base imponibile è formata da tutti i redditi posseduti, per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato. È questa frase che rende la questione della residenza così importante.
I residenti pagano l’IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) su quella base mondiale. Gli scaglioni in vigore per il 2026 sono 23% fino a 28.000 €, 33% da 28.000 a 50.000 €, 43% oltre — al netto di deduzioni e detrazioni. Il secondo scaglione era al 35% fino al 2025: la legge di bilancio 2026 (L. 199/2025, art. 1, comma 3) lo ha portato al 33% con effetto dal periodo d’imposta 2026, quindi si vedrà per la prima volta nelle dichiarazioni presentate nel 2027. Molte guide e i calcolatori più vecchi riportano ancora il 35%.
La doppia imposizione è gestita dalla rete italiana di circa cento convenzioni fiscali (tutti gli Stati UE inclusi): stabiliscono quale Paese può tassare cosa, e i crediti per le imposte estere si fanno valere nella dichiarazione italiana.
Dimostrarla: il certificato di residenza fiscale
La residenza fiscale ti capita, la prova no. Nel momento in cui vuoi che un soggetto estero applichi l’aliquota convenzionale invece della ritenuta piena — su una pensione, un dividendo, una royalty, uno stipendio dall’estero — quel soggetto vuole che sia l’Italia a dire per iscritto che risiedi qui.
Il documento è l’attestato di residenza fiscale, rilasciato dall’Agenzia delle Entrate proprio per avvalersi dei benefici di una convenzione contro le doppie imposizioni o della normativa unionale. Un solo attestato può coprire più tipi di reddito prodotti nello stesso Stato estero.
Si richiede con il modello dell’Agenzia, presso qualsiasi ufficio territoriale, con il canale che preferisci:
- il servizio consegna documenti e istanze nell’area riservata del sito dell’Agenzia (carichi il modello indicando una qualsiasi Direzione Provinciale);
- la consegna diretta a un ufficio, che ti rilascia la ricevuta;
- la raccomandata con avviso di ricevimento, allegando copia del documento di chi firma;
- la PEC, indicando “Attestato di residenza fiscale” nell’oggetto.
Né l’istanza né l’attestazione sono soggette a imposta di bollo. Può presentarla un delegato, con delega formale.
Da non confondere con il certificato di residenza del Comune (passo 2), che attesta dove vivi ai fini civili. Questo è il fisco italiano che ti certifica a un fisco straniero.
Quello che possiedi all’estero, non solo quello che guadagni
Della tassazione mondiale si parla sempre nella metà dei redditi. L’altra metà è che l’Italia vuole sapere che cosa possiedi, e su una parte applica un’imposta annuale — ed è qui che si fa prendere in contropiede chi arriva con una casa o un conto nel Paese di origine.
Dichiarare. L’art. 4 del D.L. 167/1990 obbliga i residenti a indicare nella dichiarazione annuale gli investimenti esteri, le attività estere di natura finanziaria e le cripto-attività suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia. Vale anche se in quell’anno non hanno prodotto nulla, e riguarda anche i titolari effettivi, non solo chi ha il conto intestato.
Pagare. Accanto viaggiano due imposte annuali:
- l’IVIE, sugli immobili detenuti all’estero — 1,06% del valore, non dovuta se l’importo che ne risulta non supera 200 €, con un credito per l’eventuale patrimoniale pagata dove si trova l’immobile;
- l’IVAFE, sui prodotti finanziari esteri — 2 per mille l’anno; per conti correnti e libretti di risparmio è invece in misura fissa, la stessa che i conti italiani pagano come imposta di bollo (passo 5).
Quindi la prima dichiarazione italiana non riguarda solo i redditi dell’anno. Procurati i saldi di fine anno e i valori degli immobili prima di metterti a compilarla.
La tua prima dichiarazione
L’imposta sul reddito in Italia è autoliquidata — nessuno ti manda un conto. Per il tuo primo anno da residente N, presenti la dichiarazione nell’anno N+1:
- modello 730 entro il 30 settembre — dipendenti e pensionati; online è disponibile la versione precompilata con SPID o CIE (qui il passo 4 ripaga);
- modello Redditi PF entro il 31 ottobre — tutti gli altri.
Sui redditi da lavoro dipendente il datore di lavoro applica le ritenute alla fonte durante l’anno, quindi per molti dipendenti il primo 730 è una formalità — o un rimborso.
Errori comuni
- Contare solo i 183 giorni. Dal 2024 la presenza fisica è di per sé un criterio (contano anche le frazioni di giorno) e il domicilio segue le tue relazioni personali e familiari — una famiglia stabilita in Italia può renderti residente anche se lavori all’estero da pendolare.
- Non chiudere la residenza fiscale nel Paese che lasci — entrambi gli Stati potrebbero rivendicarti; decidono allora i criteri dirimenti (tie-breaker) della convenzione, ma devi documentare i tuoi legami.
- Presumere che sia tassato solo il reddito successivo all’arrivo in un anno di arrivo in cui sei residente — è in gioco l’intero anno di redditi ovunque prodotti, salvi i rimedi convenzionali.
- Mancare la prima scadenza di presentazione perché nessuna autorità ti ha contattato.
I numeri degli articoli cambiano dal 1° gennaio 2027
Tutto quanto sopra cita il TUIR (D.P.R. 917/1986). Normattiva mostra ormai gli artt. 2, 3, 11 e 24-bis come vigenti solo fino al 31 dicembre 2026.
Il motivo è il D.lgs 19 giugno 2026, n. 117, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2026 ed entrato in vigore il 4 luglio 2026. Riscrive le imposte sui redditi in un nuovo testo unico che si applica dal 1° gennaio 2027 e abroga gli artt. da 1 a 191 del TUIR.
La sostanza della residenza fiscale resta. La numerazione no: l’art. 2 rimane l’art. 2, ma il regime dei neo-residenti passa dall’art. 24-bis all’art. 246. Da gennaio, chi cita «art. 24-bis TUIR» sta citando un testo abrogato — ed è per questo che questa pagina è da riverificare prima del passaggio, non sei mesi dopo.
Passo successivo
Se ti sei trasferito con la famiglia, un altro adempimento può contare più di tutto questo: la carta di soggiorno per il coniuge o il familiare non UE.