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Trasferirsi in Italia

Il visto per nomadi digitali

Dall'aprile 2024 l'Italia ha un canale di ingresso dedicato ai nomadi digitali e lavoratori da remoto non UE (art. 27, c. 1, lett. q-bis del Testo Unico immigrazione, attuato dal decreto interministeriale del 29 febbraio 2024). Due caratteristiche chiave: niente nulla osta e fuori dalle quote del decreto flussi — la domanda si presenta direttamente in consolato. Fatti verificati il sulle fonti in fondo; questo è orientamento, non consulenza legale.

Chi può richiederlo

La norma riguarda lavoratori altamente qualificati che lavorano da remoto con strumenti tecnologici, in due varianti: il nomade digitale (autonomo — freelance, consulenti) e il lavoratore da remoto (dipendente o collaboratore, anche di un datore di lavoro senza presenza in Italia). L'"alta qualificazione" riprende i criteri della Carta blu UE: laurea triennale, professione regolamentata, cinque anni di esperienza professionale comparabile, oppure tre degli ultimi sette anni in ruoli specialistici ICT.

I requisiti

La soglia di reddito è definita come tre volte il reddito minimo per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria — il consolato di New York la quantifica in almeno 24.789 € l'anno (dato 2024; l'indicizzazione futura può variare), e deve derivare dall'attività da remoto, non da redditi passivi.

Come funziona

  1. Richiedi il visto tipo D (fino a 365 giorni) al consolato italiano competente per la tua residenza.
  2. Entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso, chiedi in Questura il permesso di soggiorno con dicitura "nomade digitale – lavoratore da remoto" — massimo 1 anno, rinnovabile finché permangono le condizioni.
  3. Il codice fiscale è rilasciato con il permesso; i nomadi digitali autonomi aprono la partita IVA.
  4. Coniuge e figli minori possono essere ricongiunti tramite la Questura una volta ottenuto il permesso.

Le disposizioni fiscali e contributive italiane si applicano fin da subito, salvo accordi bilaterali — vedi le nostre basi di residenza fiscale, che non dipendono dalla cittadinanza. Con il permesso in mano, vale gran parte di ciò che si applica ai residenti non UE.

Fonti

Fonti primarie e ufficiali su cui si basa questa pagina — ciascuna consultata e verificata il 21 luglio 2026. (Il decreto: GU Serie Generale n. 79, 4 aprile 2024.)